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01 |
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Quali sono i documenti che devono essere approntati per attestare la marcatura CE di un serramento? |
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Insieme al serramento, al Committente devono essere consegnati i seguenti documenti: |
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Dichiarazione di conformità (da conservare a cura del Costruttore di Serramenti) |
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Documentazione di accompagnamento (Dichiarazione di Conformità, Etichetta CE, Manuale di Uso e Manutenzione) (da rilasciare al Committente) |
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Dichiarazione in merito al rilascio delle sostanze pericolose (da rilasciare al Committente) |
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02 |
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è obbligatorio consegnare i resoconti delle prove iniziali di tipo (ITT) unitamente alla documentazione di accompagnamento? |
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NO, nella dichiarazione di conformità e nella documentazione di accompagnamento possono essere citati solo i protocolli di riferimento dei resoconti delle prove iniziali di tipo (ITT) senza necessariamente allegarli fisicamente. Tuttavia, su richiesta del Committente, il Costruttore di Serramenti deve esibire anche tali documenti. |
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03 |
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Esistono delle regole di estendibilità dei risultati delle prove iniziali di tipo (ITT) perquanto concerne la permeabilità all’aria, la tenuta all’acqua e la resistenza al vento? |
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In accordo con le metodologie di prova, i criteri di classificazione dei risultati e le regole di estensione degli stessi previsti dalla norma di prodotto UNI EN 14351-1: |
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la prestazione di permeabilità all’aria, accertata a mezzo di prova di laboratorio secondo norma UNI EN 1026, può essere estesa a serramenti di area più grande del serramento campione fino al 50%. |
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la prestazione di tenuta all’acqua, accertata a mezzo di prova di laboratorio secondo norma UNI EN 1027, può essere estesa a serramenti di area più grande del serramento campione fino 50%. |
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la prestazione di resistenza al vento, accertata a mezzo di prova di laboratorio secondo norma UNI EN 12211, può essere estesa a serramenti il cui telaio ha larghezza e altezza inferiori rispetto a quelle del serramento campione sottoposto a test. |
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04 |
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Con l’entrata in vigore del regime di obbligatorietà della marcatura CE per i serramenti è ancora lecito immettere nel mercato serramenti non performanti dal punto di vista dell’isolamento termico (per esempio serramenti costruiti con profili in alluminio ”freddi”, cioè non a taglio termico, e vetrazioni singole?) |
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La marcatura CE non prescrive limiti di trasmittanza termica da rispettare, ma codifica unicamente la modalità di accertamento della prestazione in relazione al requisito “isolamento termico”. Limiti di trasmittanza termica sono imposti da disposizioni legislative nazionali (es. D.Lgs. 311/06) e leggi regionali. In conclusione, se l’infisso viene installato in locali riscaldati, è necessario che lo stesso rispetti i limiti di trasmittanza termica previsti dal D.Lgs. 311/06 in relazione alla zona climatica in cui è ubicato l’edificio; nel caso in cui l’infisso viene installato in locali NON riscaldati (es. garage, cantine, etc), lo stesso dovrà sempre essere marcato CE, ma NON dovrà rispettare i limiti di trasmittanza termica previsti dal D.Lgs. 311/06. |
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05 |
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Relativamente all’isolamento acustico – in assenza di prescrizioni contrattuali – il Serramenti può avvalersi dell’opzione NPD (Nessuna Prestazione Determinata)? |
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Il D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 impone dei limiti sull'indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata in funzione della tipologia di edificio e dunque il requisito di isolamento acustico relativo agli infissi NON è considerato obbligatorio dalle Autorità Italiane. Pertanto i Serramentisti – allo stato attuale - possono scegliere l’opzione NPD senza eseguire accertamento della prestazione presso un Laboratorio Notificato se non sussistono diverse prescrizioni contrattuali. |
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06 |
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Il serramentista che realizza un semilavorato (es. senza il vetro) ha l’obbligo di apporre la marcatura CE? |
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No. Se il committente richiede al serramentista un semilavorato, l’obbligo di marcare CE il prodotto finito (telaio + vetro) compete a questo ultimo che, installando il vetro, lo “trasforma” in prodotto finito e lo vende al cliente; di conseguenza il committente deve adempiere agli obblighi di legge relativi (prove ITT, FPC, consegna al cliente della documentazione a corredo del prodotto) |
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07 |
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Come si configura nell’ambito della marcatura CE la situazione che vede il Committente commissionare la fornitura e posa del telaio ad un serramentista e la fornitura ed installazione della vetrazione alla vetreria? |
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Nell’attuale regime di marcatura CE, non è più possibile che il serramentista fornisca e posi in opera il solo telaio e che il Committente commissioni la fornitura ed installazione delle sole vetrazioni ad un altro fornitore perché in questo caso nessuno sarebbe responsabile della marcatura CE che – come noto – compete al prodotto finito. E’ invece possibile per il Serramentista, che immette il manufatto finito sul mercato e pertanto è responsabile dell’apposizione della marcatura CE sullo stesso, demandare (=incaricare) a terzi alcune fasi del processo di costruzione dei manufatti (per esempio la fornitura e posa di vetri oppure l’assemblaggio del telaio). In questo caso la marcatura CE rimane di appannaggio del serramentista che immette il manufatto finito sul mercato e che incarica un altro di eseguire determinate lavorazioni. Il serramentista “che incarica” deve fornire “all’incaricato” tutte le istruzioni necessarie per le lavorazioni richieste e questo passaggio deve risultare nel piano di controllo della produzione di fabbrica di entrambi. Deve essere inoltre stipulato un contratto ad hoc che formalizzi tali rapporti e definisca gli ambiti di responsabilità di entrambi i soggetti coinvolti. |
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08 |
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Come devono essere marcate le porte (con il maniglione antipanico) poste su vie di fuga pur senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi? |
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Tali porte sono soggette all’obbligo della marcatura CE ai sensi della norma di prodotto UNI EN 14351-1 dal 2 febbraio 2010 che gli attribuisce il livello di attestazione della conformità 1; il livello di attestazione 1 prevede un livello di severità maggiore rispetto agli infissi e porte pedonali “normali” che sono in un livello di attestazione 3. In pratica per marcare CE le porte poste su vie di fuga è necessario che: |
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il Piano di Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) sia soggetto, verifica, approvazione e sorveglianza continua da parte di un Ente Notificato specificatamente per questo compito di sorveglianza ed ispezione; |
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le prestazioni delle porte esterne pedonali sulle vie di fuga, in relazione a tutti i requisiti essenziali, debbano essere accertate (prove iniziali di tipo ITT), da Enti Notificati |
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09 |
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Chi acquista un serramento finito e si limita a installarlo deve apporre la marcatura CE? |
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No, la marcatura è di competenza del produttore del prodotto finito immesso sul mercato. Dunque il serramento finito deve essere in regola con la marcatura CE e corredato della documentazione obbligatoria (Dichiarazione di Conformità, Etichetta CE, Manuale di Uso e Manutenzione); inoltre, dato che l’installazione viene effettuata da un altro soggetto diverso dal produttore del prodotto finito, questi deve corredare il serramento finito anche del relativo manuale di posa in opera. |
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Nell’ambito della procedura di Cascading ITT, è possibile per il serramentista estendere i risultati di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e resistenza al vento a serramenti costruiti con accessori alternativi rispetto a quelli previsti nei serramenti campione sottoposti alle prove iniziali di tipo (ITT)? |
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A fronte dei risultati di prova forniti dal Gammista oppure dall’Accessorista in licenza d’uso al serramentista ai fini dell’apposizione della marcatura CE sui manufatti finiti, il serramentista può - sotto la propria responsabilità – sostituire gli accessori presenti sui serramenti campione sottoposti a prove iniziali di tipo (ITT) con altri aventi un’equivalenza funzionale. Al fine quindi di sostituire gli accessori nella “reale” produzione, il Fornitore degli accessori “alternativi” dovrebbe dare garanzia al serramentista che i nuovi componenti non compromettono le prestazioni dichiarate dal serramentista medesimo facendo riferimento alle prove iniziali di tipo (ITT) in suo possesso. Con questa ipotesi il serramentista può ritenersi sufficientemente cautelato nell’estendere i risultati ITT a serramenti “reali” costruiti con accessori diversi rispetto a quelli inseriti nei serramenti campioni sottoposti alle prove iniziali |
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Quali Test devo fare per marcare CE le Chiusure Oscuranti (persiane, scuri, tapparelle) |
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Per le Chiusure Oscuranti, ad oggi, non è obbligatorio effettuare la prova ITT di Resistenza al Carico di Vento prevista nella norma UNI EN 13659. È necessario però dichiarare nell’etichetta CE della Chiusura Oscurante l’opzione NPD (Nessuna Prestazione Determinata) In ogni caso, il serramentista che volesse effettuare tale prova ITT, può farlo direttamente egli stesso in azienda o presso un laboratorio (notificato e non). |
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Che cosa indica il valore Uw? |
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Indica la trasmittanza termica del serramento e si esprime in W/m² K (Watt su metro quadro per grado Kelvin). Nel nostro settore i valori di U che ci riguardano sono tre: |
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Uf (Frame) che indica la trasmittanza termica del telaio. |
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Ug (Glazing) che indica la trasmittanza termica del vetro. |
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Uw (Window) che indica la trasmittanza termica della finestra completa. |
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Anche le porte interne devono essere marcate CE? |
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Ad oggi no. Saranno in futuro soggette all’obbligo non appena sarà pubblicata la relativa normativa (prEN 14351-2), in fase di ultimazione. |
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Nel caso di fornitura di “controfinestra”, come si applica la marcatura CE? |
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Se per controfinestra si intende la seconda finestra esterna, essa deve essere marcata CE ai sensi della norma UNI EN 14351-1 come fosse una finestra esterna “normale”. Dal punto di vista della trasmittanza termica si può valutare la trasmittanza complessiva che tiene conto del contributo delle due finestre (la esistente interna e la nuova esterna). La norma UNI EN ISO 10077-1 contempla questo caso fornendo formula ad hoc. |
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La valutazione della trasmittanza dei serramenti con il metodo del serramento campione/normalizzato previsto dalla norma UNI EN 14351-1 è valido ai fini di dimostrare la conformità alle disposizioni in materia di risparmio energetico in edilizia (es: D. Lgs. 311/06 e succ. mod., leggi regionali)? |
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Il metodo di avvalersi di serramenti campioni/normalizzati e delle regole di estensione della norma UNI EN 14351-1 NON è – al momento - da considerarsi valido ai fini del rispetto dei limiti di trasmittanza termica previsti dalle disposizioni legislative in materia di risparmio energetico in edilizia (D. Lgs. 311/06 e disposizioni regionali). E’ invece considerato valido ai fini delle detrazioni fiscali del 55%. |
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Nel caso di locali non riscaldati, per la marcatura CE possiamo utilizzare l'opzione NPD per la trasmittanza termica in quanto non rientriamo nè nel D.Lgs.311/06 e nè nella finanziaria? Anche per la permeabilità all'aria è possibile utilizzare l'opzione NPD? |
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Ai sensi del D.M. 2 aprile 1998 “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi”, l’obbligo di dichiarazione della trasmittanza termica e della permeabilià all’aria scatta per infissi con trasmittanza termica superiore a 5 Wmq/K. Dunque non si tratta di ambito di validità del D.Lgs.311/06, ma di prestazione del componente. Esempi: |
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se monto un infisso con taglio termico e vetro basso emissivo in un ambiente non riscaldato (al di fuori del campo di applicazione del D.Lgs.311/06) devo sempre dichiarare i valori di trasmittanza termica e la permeabilità all'aria in etichetta |
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se monto un infisso non a taglio termico con vetro monolitico (a patto che il D.Lgs.311/06 me lo consenta) posso scrivere NPD sia sulla trasmittanza termica sia sulla permeabilità all’aria dato che il prodotto ha una trasmittanza termica stimabile attorno ai 6,1 Wmq/K. |
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Cosa si intende per prodotti non di serie e come devono essere marcati CE? |
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Possono rientrare nella produzione non di serie quei manufatti in cui si ravvisa il concetto di “esemplare unico”. Si tratta quindi di manufatti progettati individualmente che sono ordinati e installati in una stessa e unica opera. Per poter rientrare in una produzione non di serie questi manufatti non devono neanche far parte di una gamma di prodotti uguali la cui produzione deriva dall'assemblaggio dei medesimi componenti con la medesima modalità ed inoltre né essi né il loro campo di applicazione (per esempio dimensioni, peso) dovrebbero essere offerti su iniziativa generale del fabbricante per mezzo di cataloghi pubblicati o altri mezzi pubblicitari. Sotto le condizioni sopra menzionate la produzione non di serie comprende prodotti che sono progettati individualmente, su richiesta del Committente, per scopi specifici, richiedendo una nuova regolazione dei macchinari di produzione per la loro fabbricazione al fine di essere impiegati nell’opera interessata. Per esempio un manufatto che è costruito utilizzando le stesse macchine, gli stessi componenti e lo stesso processo di fabbricazione di altri manufatti, ma che presenta solo modifiche nelle dimensioni, non può in genere essere considerato un prodotto non di serie. Sono realizzati ad hoc (personalizzati) per uno specifico ordine e prodotto, al fine di ottenere una o più applicazioni diverse dalla produzione in serie, anche se prodotti seguendo lo stesso processo produttivo/criterio progettuale. Nel caso di altre tipologie di serramenti si ritiene difficile delineare una produzione non di serie a meno che non si progetti ad hoc un manufatto per uno specifico cantiere (per esempio si progetta ad hoc la matrice per estrudere il telaio metallico). In sintesi si ritiene quindi che per valutare se la propria produzione possa essere considerata non di serie si debba valutare l'unicità del manufatto in termini di progetto dello stesso, di destinazione e di componenti utilizzati. Non contano le dimensioni e/o la forma dei manufatti. Il fatto che un manufatto possa essere considerato non di serie NON implica che non debba essere apposta la marcatura CE. L'unica differenza è che per i prodotti non di serie rientrano nel Sistema di Attestazione della Conformità 4 ovvero sia le prove iniziali di tipo che il piano di controllo della produzione di fabbrica sono sotto la responsabilità del Costruttore. Non è pertanto necessario rivolgersi all'Ente Notificato per far eseguire le prove per i requisiti pertinenti. |
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Relativamente alle prestazioni sul serramento da testare tramite ITT per l’ottenimento della marcatura CE, quali sono quelle obbligatorie e quelle alle quali è applicabile l’opzione NPD (Nessuna Prestazione Determinata)? |
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Permeabilità all’aria: prestazione obbligatoria |
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Tenuta all’acqua: prestazione facoltativa (applicabile l’NPD) |
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Resistenza al vento: prestazione facoltativa (applicabile l’NPD) |
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Isolamento acustico: prestazione facoltativa (applicabile l’NPD) |
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Trasmittanza termica: prestazione obbligatoria |
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Rilascio sostanze pericolose: dichiarazione obbligatoria da parte del serramentista |
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Capacità portante dei dispositivi di sicurezza: prestazione facoltativa (applicabile l’NPD) |
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Ai fini della detrazione del 55%, in caso di sostituzione contemporanea di infissi e chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.), è possibile considerare anche il contributo di detti elementi oscuranti nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi? |
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Sì, è possibile (vedi FAQ ENEA n. 31). Infatti, l'art. 3 del DPR 59/09 stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme UNI TS 11300. Queste, a loro volta, precisano, al punto 11.1.2, che l'effetto delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) deve essere tenuto in conto nel calcolo della trasmittanza. Quindi, fermo restando che la sostituzione degli elementi oscuranti è detraibile solo se effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi, si ritiene che, alla luce delle nuove disposizioni, debba essere considerato anche il contributo di detti elementi nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi ai fini della detrazione. |
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A cosa serve il Piano di Controllo della Produzione (FPC, Factory Production Control)? Che cosa deve contenere? |
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Il Piano di Controllo della Produzione è il sistema con cui il serramentista attesta e garantisce l’omogeneità della propria produzione ed il mantenimento nel tempo delle caratteristiche prestazionali coincidenti con i risultati delle prove ITT. Esso NON può essere fornito al serramentista da un altro soggetto (es. il Gammista), ma deve essere elaborato SOLO dal serramentista sotto la propria responsabilità. Il FPC deve prevedere: |
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a |
la definizione dell’organigramma aziendale (es. Responsabile Produzione, Responsabile Magazzino, etc.) e del mansionario relativo alle funzioni aziendali definite |
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b |
un piano scritto di controlli da effettuarsi su materiali approvvigionati, sul semilavorato e sul prodotto finito realizzato in officina con le registrazioni relative a tali controlli |
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c |
procedure scritte per il trattamento delle non conformità rilevate ai controlli e per l’attivazione delle azioni correttive con le relative registrazioni; |
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d |
un piano scritto di controlli periodici da effettuarsi sui macchinari (manutenzione preventiva) con le registrazioni relative a tali controlli |
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e |
l’archiviazione in formato cartaceo e/o elettronico delle registrazioni di cui sopra da conservarsi in azienda per 10 anni. |
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è obbligatorio apporre l’Etichetta CE sulle finestre e porte pedonali esterne? |
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No. È però obbligatorio per ogni commessa realizzata consegnare sempre l’etichetta CE al cliente insieme ala Dichiarazione CE di Conformità ed al Manuale di Uso e Manutenzione. |
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è obbligatorio apporre l’Etichetta CE sulle Chiusure Oscuranti? |
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No. È però obbligatorio per ogni commessa realizzata consegnare sempre l’etichetta CE al cliente insieme ala Dichiarazione CE di Conformità ed al Manuale di Uso e Manutenzione. |
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Quali sono gli Organismi Notificati per rilasciare la Marcatura CE delle porte lungo le vie di fuga? |
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Attualmente sono in tre: |
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Istituto Giordano spa - Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN) - Italia |
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CSI spa - Viale Lombardia 20 20021 Bollate (MI) |
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ICIM spa - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 - Sesto San Giovanni (MI) |
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Si rimanda al sito web ufficiale dell’UE http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando) per consultare l’aggiornamento degli Organismi Notificati ai sensi Direttiva 89/106/CEE “PRODOtti da costruzione” |
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Le porte automatiche devono essere marcate CE ai fini della norma UNI EN 14351-1? |
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No. La nuova versione della norma UNI EN 14351-1:2010 esclude espressamente le porte automatiche nel suo campo di applicazione. In ogni caso le stesse dovranno essere conformi alle altre direttive comunitarie vigenti (es. direttiva macchine) |
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Quali sono le principali novità contenute nella nuova revisione della norma UNI EN 14351-1? |
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In grande sintesi, le variazioni più significative rispetto alla versione 2006 riguardano otto: |
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Porte automatiche (vengono stralciate); |
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Metodo tabellare per la determinazione della permeabilità all’aria; |
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Determinazione del coefficiente di trasmittanza termica sotto la propria responsabilità; |
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Regole per la cessione di rapporti di prova iniziale di tipo (ITT); |
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Comportamento al fuoco di finestre da tetto; |
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Puntualizzazioni sulla struttura e sul contenuto del Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC). |
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Che cosa si intende per rintracciabilità dei prodotti marcati CE? |
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Il Serramentista deve fornire informazioni sufficienti ad assicurare la rintracciabilità del suo prodotto (prodotto, produttore e processo) attraverso i documenti di accompagnamento (Dichiarazione CE di Conformità , Etichetta CE) del prodotto consegnato al Cliente . In sostanza, il serramentista deve essere in grado di dimostrare a distanza di tempo (sino a 10 anni dalla consegna del prodotto) che il prodotto fornito era conforme alle disposizioni cogenti relative alla marcatura CE. Tale obiettivo è raggiungibile se il serramentista sarà in grado di “recuperare” la documentazione tecnica relativa alla commessa fornita, vale a dire: |
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i rapporti di prova ITT (contratto di cascading ITT) |
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la scheda tecnica dei prodotti realizzati in cui è contenuta la descrizione della configurazione del prodotto (tipo di profili/serie, vetro, accessori, etc.) |
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le registrazioni dei controlli effettuati nella realizzazione dei prodotti in conformità al FPC implementato |
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A partire dal 2 febbraio 2010 cosa succede se si forniscono serramenti senza marcatura CE? |
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In generale, la Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE, recepita in Italia dal D.P.R. 21 aprile 1993 n°246, non esplicita sanzioni economiche ma stabilisce che “i prodotti, che non risultino muniti del marchio di conformità CE (…) devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o installati in edificio”. Inoltre le conseguenze giuridiche possono essere più o meno rilevanti in funzione del tipo di contratto (compravendita, fornitura, ecc.) e della quantificazione del danno conseguente per cui può essere richiesto il risarcimento. Quindi, in linea generale, si rientra nella “frode al consumatore” nei confronti dell’acquirente e nella “concorrenza sleale” nei confronti degli altri costruttori che producono a norma CE. |
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Quale anno deve essere indicato nella documentazione di accompagnamento? |
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Il Serramentista può – a sua preferenza - indicare le ultime due cifre dell’anno in cui ha cominciato a produrre a marcatura CE oppure le ultime due cifre dell’anno in cui la fornitura è stata immessa sul mercato. In questo secondo caso è evidente che tale informazione dovrà essere aggiornata ogni anno. |
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Per quanto tempo devono essere conservati i resoconti delle prove iniziali di tipo (ITT)? |
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La nuova revisione della norma UNI EN 14351-1 prescrive che i resoconti delle prove iniziali di tipo (ITT) debbano essere conservati per tutto il tempo di produzione dei manufatti a cui si riferiscono e, finito questo, per almeno altri 10 anni. |
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Per quanto tempo devono essere conservati i contratti di Cascading ITT? |
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La norma di prodotto UNI EN 14351-1 non riporta indicazioni in merito al tempo di conservazione dei contratti di Cascading ITT. Tuttavia, tenendo conto che il produttore in Italia può rispondere per gravi danni e difetti del prodotto fino a 10 anni dalla sua immissione sul mercato e quanto invece prescritto per i resoconti delle prove iniziali di tipo, si ritiene ragionevole e cautelativo adottare 10 anni come periodo minimo di conservazione. |
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E’ vero che dal 2012 il requisito di resistenza alle effrazioni diventerà obbligatorio per tutti i serramenti, indipendentemente dalla tipologia e dalla applicazione? |
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NO. Ad oggi la resistenza alle effrazioni non è un requisito essenziale ai sensi della norma di prodotto UNI EN 14351-1 e, al momento, non vi sono progetti di legislazioni nazionali e/o regionali che impongano tale requisito come obbligatorio. |
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Può il produttore di profili in alluminio non a taglio termico (”freddi”) dichiarare come trasmittanza termica Uf degli stessi il valore indicato dall’Appendice F della norma UNI EN ISO 10077-1 (7 W/m2K) senza necessariamente ricorrere all’Ente Notificato? |
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SI’, il produttore di profili può avvalersi del valore riportato dalla norma UNI EN ISO 10077-1 (7 W/m2K) per dichiarare la trasmittanza termica Uf dei profili non a taglio termico (Uf) di sua produzione senza necessariamente ricorrere all’Ente Notificato. Per avvalersi invece degli altri metodi descritti nel precedente quesito deve necessariamente rivolgersi ad un ente notificato. |
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Anche se si decide di stimare l’indice di valutazione del potere fonoisolante Rw con il metodo semplificato previsto dall’Appendice B della norma di prodotto UNI EN 14351-1 è necessario ricorrere all’Ente Notificato? |
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SI’, la valutazione della prestazione di isolamento acustico ai fini della marcatura CE deve essere necessariamente effettuata da un Ente Notificato sia che ci si avvalga del metodo semplificato indicato dalla norma di prodotto UNI EN 14351-1 sia che si esegua la prova di laboratorio secondo la procedura descritta dalla norma UNI EN ISO 140-3. |
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I falsi telai sono da marcare CE? |
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No. La marcatura CE si riferisce all’infisso finito (telaio più vetro). |
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I risultati delle prove iniziali di tipo (ITT) effettuati sul un campione a due ante o più ante possono essere estese anche ad una finestra ad un’anta? |
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Si. Il criterio che si applica è che il campione con più ante è più critico/meno prestazionale e dunque i risultati delle relative ITT possono essere a serramenti ad un’anta. Non è corretto invece il caso contrario. Si rimanda alla consultazione all’Allegato F della norma UNI EN 14351-1 per verificare i criteri di scelta dei campioni da testare e le estendibilità delle relative ITT. |
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Il serramentista che ha ricevuto tramite il contratto di cascading ITT i relativi rapporti di prova, può certificare che la finestra è marcata CE e attribuire la “responsabilità” della fornitura del serramento al proprietario dei rapporti di prova? |
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No. Il responsabile della marcatura CE è il serramentista che realizza il serramento finito. |
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è obbligatorio essere certificati ISO 9001 per adempiere agli obblighi della Marcatura CE? |
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No. La certificazione ISO 9001 può semplificare il processo per una corretta Marcatura CE (es. nell’implementazione del FPC), ma non è strettamente correlata. |
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Con la certificazione ISO 9001 automaticamente posso marcare CE il serramento? |
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No. La certificazione ISO 9001 si riferisce solamente al sistema qualità aziendale e non può essere associata ad alcun prodotto. |
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Deve essere il serramentista (produttore) o il sistemista (fornitore) a marcare il prodotto? |
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La responsabilità della Marcatura è di chi immette il prodotto finito nel mercato, ovvero del serramentista. |
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Che importanza ha il vetro? |
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Molta. Avendo una superficie superiore a quella dei telai, concorre in modo rilevante nelle prestazioni acustiche e di trasmittanza del serramento nel suo complesso. |
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Se l’infisso deve essere installato in un altro Paese dell’Unione Europea, cosa si deve fare per marcare CE il serramento? |
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In linea di principio bisogna adempiere agli stessi obblighi che si hanno se l’infisso è installato in Italia: effettuazione di prove ITT ed elaborazione del Piano di Controllo della Produzione. Per quanto riguarda le prestazioni sul serramento da dichiarare obbligatoriamente, è necessario conoscere le singole legislazioni del Paese UE per sapere a quali prestazioni si può applicare l’opzione NPD (Nessuna Prestazione Obbligatoria). |
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Se l’infisso deve essere installato in un altro Paese al di fuori dell’Unione Europea, si deve comunque marcare CE il serramento? |
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La Marcatura CE è obbligatoria SOLO nei Paesi che fanno parte dell’Unione Europea e dunque NON è richiesta per gli infissi che devono essere immessi nel mercato dei Paese extra UE. Si deve comunque valutare con attenzione se esistono normative cogenti nel Paese extra UE riguardanti la fornitura di serramenti e, ove esistenti, attenersi alle stesse. |